
Il disegno di legge Orlando e il diritto penale del “nemico”
E’ molto difficile andare ad analizzare nello specifico tutte le novità che questo progetto introdurrebbe nell’ordinamento qualora venisse approvato anche dalla Camera, essendo estremamente eterogeneo e confusionario, cosa che basterebbe per decretare la “nocività” del suo ingresso in una legislazione caotica come la nostra. Ma è possibile già da ora indicare quelle disposizioni maggiormente allarmanti e particolarmente indicative della volontà del governo di continuare a muoversi all’interno di logiche repressive.
Partendo dalle novità che vengono introdotte in tema di diritto di difesa dell’imputato, questo ddl prevede, fra le altre cose:
– la restrizione della possibilità di fare appello, riducendo i casi in cui sia permesso al condannato di ricorrere al superiore grado di giudizio;
– l’allungamento dei tempi di prescrizione, i cui termini si interrompono per un anno e mezzo fra il primo e il secondo grado di giudizio e fra quest’ultimo e la cassazione, con il risultato di prolungare complessivamente di tre anni i tempi della prescrizione.
Questi interventi dovrebbero essere giustificati dal perseguimento di una maggiore efficienza nell’amministrazione della giustizia e da una maggiore garanzia della certezza della pena. Ma, in questa corsa alla punizione, ci si è dimenticati della ratio che sta dietro agli istituti intaccati dalla riforma: la possibilità di fare appello e la conseguente opportunità di essere giudicato nuovamente da un altro organo, è un diritto fondamentale del cittadino, che non può essere né sacrificato in nome di ragioni efficientistiche e meccanicistiche come lo snellimento dei tempi di giustizia, né giustificato con richiami legalitari volti al perseguimento di chi sfrutta i tempi lunghi dell’appello per raggiungere la prescrizione. Quest’ultima, poi, è un istituto con una ratio ben precisa: quello di non rendere più punibile un fatto quando, a causa del trascorrere di un determinato periodo di tempo, sia venuto meno lo stesso interesse dello Stato a punire e a rieducare (fondamento teorico -o giustificazione- che sta alla base della costruzione stessa del sistema penale). Che senso ha, dunque, allungare ulteriormente i tempi perché operi la prescrizione? Probabilmente quella di illudere la società circa la certezza della pena quando chi ne risentirà maggiormente di tale prolungamenti, saranno gli imputati di reati minori.
Insomma, se problemi ci sono nella sgangherata macchina repressiva del nostro ordinamento, le soluzioni che trova il governo sono ancora una volta quelle che si traducono in un’ulteriore restrizione dei diritti.
Altre novità introdotte, sono quelle relative alle intercettazioni, la cui disciplina è delegata al governo nel rispetto di alcuni criteri direttivi. In particolare, si disciplina l’utilizzo del programma virus Trojan, un dispositivo lesivo della privacy e che, se installato su pc o telefonini, permette di spiare anche attraverso le immagini. Fino ad oggi, questo mezzo si poteva utilizzare anche di fronte al semplice “fondato motivo di ritenere” che si stesse compiendo attività illecita, invece adesso occorre la certezza della commissione di un illecito. Tutto molto bello, ma con un’eccezione: i reati di mafia e di terrorismo, per i quali è sempre possibile basarsi sul mero sospetto. Ecco che, come già aveva fatto in passato, il legislatore accomuna due fattispecie così diverse (mafia e terrorismo), trattando allo stesso modo questi due fenomeni senza considerare le differenze sociali ed economiche che ne contraddistinguono nascita e sviluppo, e, soprattutto, senza specificare cosa intenda per terrorismo. Lacuna che ha permesso di estendere l’applicazione di queste norme agli esponenti dell’antagonismo politico e dei movimenti territoriali, etichettati come “terroristi interni”. Anche in un’altra norma di questo ddl è prevista l’eccezione dei reati di mafia e terrorismo: viene disposto che, alla scadenza dei termini massimi per concludere le indagini preliminari, il pubblico ministero abbia solo tre mesi di tempo per decidere se archiviare o procedere. Però, i mesi diventano 15 per i reati di mafia, terrorismo, eversione dell’ordine democratico, associazioni sovversive, lasciando in questo caso alla magistratura inquirente tutto il tempo necessario per meditare e rimeditare.
Ulteriore novità che viene introdotta da questo testo, è quella relativa al cosiddetto “processo a distanza”, ossia quella modalità di svolgimento delle udienze per cui l’imputato non è presente in aula ma segue il processo dal luogo in cui è detenuto tramite un televisore. Questa, ad oggi, è un’eccezione che può essere disposta dal giudice qualora sussistano straordinarie ragioni di sicurezza e ordine pubblico, ma il ddl Orlando la trasformerà nella regola, permettendo che possa essere stabilita dal giudice anche solo per generiche valutazioni di opportunità. Così si sopprime un diritto fondamentale dell’imputato, quello di partecipare personalmente al processo in cui si decide della sua vita, costringendolo in un luogo lontano da quell’aula, dal proprio avvocato (con il quale potrà confrontarsi solo tramite telefono), dai testimoni, solidali che assistono all’udienza.
Altra modifica indicativa della direzione di senso di cui si diceva all’inizio, è l’aumento delle pene minime per i reati di furto e rapina, giustificato dalla volontà di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
Da questo corollario, si possono trarre le prime, superficiali, conclusioni su questa riforma a firma del ministro Orlando e del Pd. Si evidenzia anzitutto una chiara attitudine autoassolutoria dello stato, che, dietro la retorica della sicurezza, persegue più aspramente i reati minori (furto, rapina) e i reati politici (come per le disposizioni relative al terrorismo, che non essendo definito si presta ai rischi di un’ampia discrezionalità nell’applicazione) e “risparmia” dalla morsa repressiva (ad esempio, con una forte limitazione nell’uso delle intercettazioni e con la previsione di un limite di tre mesi per il pm nel decidere se archiviare o procedere) tutti quei reati di cui più spesso si è macchiata la classe politica (corruzione, su tutti).
Ma al di là di questa tendenza, ciò che più preoccupa è il fatto che si continui ad optare per un diritto penale simbolico, le cui norme si designano come norme-manifesto, volte più a dimostrare la tenuta delle istituzioni che a garantire la sicurezza, come invece dichiarano. Norme che, nell’intento di concretizzare l’idea di prevenzione che ne è alla base, appaiono generiche e astratte e violano, così, principi costituzionali come quello della determinatezza delle fattispecie penali. Ciò è palese, ad esempio, nella tendenza ad emanare norme i cui destinatari reali sono differenti da quelli apparenti o il cui fine è diverso da quello dichiarato (si vedano le disposizioni relative al terrorismo). La tendenza è allora quella di un diritto penale che si basa non sui fatti, ma sulla persona, la sua devianza e la sua presunta pericolosità, riducendo l’individuo a strumento e a simbolo del messaggio che si intende trasmettere nella costruzione di determinati modelli valoriali.
Insomma, ancora una volta, tramite ulteriori restrizioni delle libertà e dei diritti e tramite ricostruzioni a proprio vantaggio di alcuni istituti processuali, si delegano al sistema della giustizia penale quelle che sono rilevanti responsabilità dello stato in ordine a fenomeni di tipo sociale o politico sperando che tutto venga messo a tacere, che si reprima il dissenso e che si assolva lo Stato.
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