
Processo Sovrano, crollato il teorema associativo la Procura ci riprova in appello
Ripubblichiamo da notav.info un contributo che riassume i passaggi processuali che hanno portato alla caduta dell’accusa di associazione per delinquere nel processo “Sovrano” in primo grado, oltre ad alcune considerazioni politiche su questo processo. In vista del ricorso in appello da parte della Procura con la prima udienza fissata per lunedì 13 aprile 2026 al Tribunale di Torino.
La sentenza del processo Sovrano pronunciata dal Tribunale di Torino il 31 marzo 2025 ha escluso la configurabilità del reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., colpendo al centro l’impianto accusatorio. Il capo 1 mirava infatti a ricondurre una pluralità di fatti, anche molto diversi tra loro, a un’unica struttura criminale stabile.

Secondo la Procura, gli imputati avrebbero “promosso, costituito, organizzato e partecipato […] ad un’associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti” , operativa “dal 2009 e tuttora permanente”. In questa prospettiva, episodi distinti – soprattutto legati alla lotta del Movimento No Tav – venivano letti come espressione di un medesimo disegno criminoso, includendo anche fatti avvenuti in contesti diversi, come quelli legati allo Spazio Popolare Neruda e al Centro Sociale Askatasuna.
L’esito del giudizio assume un rilievo particolarmente netto perché non si limita a registrare l’insufficienza della prova, ma evidenzia come gli elementi raccolti risultino incompatibili con la configurazione stessa di una struttura criminale. Non si è dunque in presenza di un semplice ridimensionamento dell’accusa, ma del crollo della sua ipotesi centrale.
La sentenza esclude infatti non solo il vincolo associativo, ma anche l’esistenza di una struttura organizzata con finalità criminali: vengono meno ipotesi di nuclei clandestini, logiche di profitto o pratiche estorsive, mentre i fatti vengono ricondotti a una dimensione di azione collettiva e politica, non assimilabile a un’organizzazione criminale.
In questa prospettiva, l’impostazione accusatoria può essere letta come una rilettura del conflitto sociale in termini di eversione di piazza, in cui pratiche di mobilitazione vengono reinterpretate come espressione di una struttura organizzata. La decisione del Tribunale nega alla radice questa impostazione.
Un nodo centrale riguarda il metodo adottato dalla Procura. La qualificazione associativa appare assunta come ipotesi di partenza, alla quale sono stati ricondotti elementi eterogenei. In questo quadro si inserisce anche il rischio, evidenziato in sede dottrinale, di una indebita sovrapposizione tra reato associativo e reati fine: la sussistenza dell’associazione non può essere desunta dalla mera esistenza di più condotte, ma richiede la prova autonoma di un vincolo organizzativo e di un programma comune. Diversamente, il reato associativo finisce per diventare una semplice proiezione dei fatti contestati ai singoli.
Ne emerge un uso del diritto penale che tende a trasformare esperienze di mobilitazione in un’unica ipotesi criminale. Non è la prova che costruisce l’accusa, ma un’ipotesi accusatoria che orienta la lettura delle prove.
In termini più generali, il procedimento ha finito per investire non solo singole condotte, ma una intera stagione di mobilitazioni sorattutto quelle del Movimento No Tav, assumendo nei fatti la forma di un giudizio complessivo sul conflitto sociale. In questa dinamica, la costruzione dell’ipotesi associativa assume anche una funzione di depoliticizzazione, trasformando pratiche collettive in comportamenti riconducibili a una dimensione esclusivamente criminale.
L’esclusione del reato associativo non ha impedito che, per i reati fine, siano state inflitte pene rilevanti nei confronti di alcuni imputati, evidenziando la distinzione operata dal Tribunale tra responsabilità individuali e costruzione associativa.
Nonostante ciò, il Pubblico Ministero ha proposto appello, che prenderà avvio il 13 aprile alle 9,30 in Maxi Aula 2del Tribunale di Torino, riproponendo in larga parte la medesima impostazione e insistendo sulla lettura unitaria dei fatti come indice di organizzazione.
Vogliamo ricordare, consapevoli di come i meccanismi di criminalizzazione siano sempre in agguato, che a ridosso della decisione il dibattito pubblico era stato attraversato da una forte esposizione mediatica e da interventi istituzionali che avevano contribuito a rafforzare una rappresentazione anticipata dell’impianto accusatorio. Come segnalato anche dal collegio difensivo, sono stati diffusi anche a programmi televisivi nazionali, materiali provenienti dall’attività di polizia giudiziaria, inclusi atti e brogliacci che non avrebbero dovuto essere oggetto di circolazione pubblica. Indimenticabili sono anche le dichiarazioni pubbliche del Procuratore Capo Musti, a poche ora dalla sentenza, che descrivevano gli imputati come parte di una struttura organizzata quando il giudizio era ancora pendente.
Il contrasto tra questa costruzione pubblica e l’esito del giudizio di primo grado è evidente e solleva una questione più ampia: quando la rappresentazione dell’accusa si consolida nello spazio pubblico, per volontà politica, prima della verifica processuale, il rischio è quello di incidere sull’equilibrio stesso del procedimento.
L’esito del primo grado ha segnato un punto fermo: il tentativo di trasformare esperienze di mobilitazione in un’unica associazione criminale non ha trovato riconoscimento. L’appello ripropone però questa impostazione, riaprendo una questione che riguarda il rapporto tra diritto penale e dissenso.
Per questo, la ripresa del processo non è solo un passaggio tecnico. È necessario mantenere alta l’attenzione e la solidarietà nei confronti degli imputat*, anche alla luce delle condanne già inflitte e sostenere la campagna di Associazione a Resistere e le iniziative del Movimento No Tav che si declineranno nei prossimi mesi, perché è anche su questo terreno che si misura la capacità collettiva di difendere spazi di partecipazione e di conflitto sociale.
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